PROPOSTA di REGOLAMENTO della CONSULTA FAMIGLIA-INFANZIA-ADOLESCENZA

PROPOSTA
di
REGOLAMENTO
della
CONSULTA
FAMIGLIA-INFANZIA-ADOLESCENZA
Comune di LATINA

Art.1 (MOTIVAZIONE)
1. La famiglia rappresenta il soggetto privilegiato per la trasmissione dei valori etici, culturali, sociali e spirituali essenziali per la crescita, l’educazione, lo sviluppo ed il benessere della persona e della comunità locale.
2. Concorrono al medesimo scopo tutte quelle organizzazioni, associazioni e gruppi che, in modo organizzato e continuativo, tendono a sostenere e fornire strumenti alla famiglia nella custodia, tutela e formazione delle nuove generazioni soprattutto nelle delicate fasi dell’infanzia e dell’adolescenza.
3. La rappresentanza delle famiglie e delle suddette associazioni/gruppi/organizzazioni sul territorio comunale si pone a pieno titolo come interlocutore delle istituzioni ed è parte attiva delle scelte che riguardano il mondo della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza.

Art.2 (ISTITUZIONE)
1. Per la concreta attuazione di tali intendimenti è istituita e riconosciuta la Consulta Comunale per la Famiglia/Infanzia e Adolescenza quale organismo autonomo, con funzioni propositive e consultive sulle politiche familiari, dell’infanzia e dell’adolescenza, in attuazione del principio di sussidiarietà, nonché strumento di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali presenti nel territorio.

Art.3 (FINALITÀ E SCOPI)
1. La Consulta Comunale per la Famiglia/Infanzia e Adolescenza concorre all’elaborazione delle politiche che interessano direttamente gli ambiti della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. In particolare ha il compito di:
a. stimolare l’Amministrazione Comunale ad attuare provvedimenti concreti a favore della famiglia/infanzia/adolescenza effettuando un monitoraggio costante sulla situazione delle famiglie presenti sul territorio comunale e sulle comuni esigenze che via via vengono a modificarsi in seguito a cambiamenti economici, culturali, sociali
b. proporre misure e azioni da realizzare da parte dell’Amminsitrazione volte al sostegno e al benessere e alla prevenzione di insorgenze problematiche relative al mondo della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza
c. fornire pareri obbligatori, anche se non vincolanti, rispetto a tutte quelle misure programmate dall’Amministrazione che hanno effetti di tipo economico, organizzativo e sulla qualità della vita delle categorie rappresentate
d. promuovere iniziative atte a diffondere una cultura della famiglia come valore primario e fondante del vivere sociale, rendendo la comunità e le istituzioni più attente e sensibili ai problemi che la riguardano
e. incentivare la collaborazione attiva e funzionale tra soggetti pubblici e privati che operano per la realizzazione di interventi a favore della famiglia/infanzia/adolescenza
f. contribuire al miglioramento globale dei servizi offerti in dell’Amministrazione Comunale, alla promozione di interventi in ambiti specifici che possano avere una rilevanza per l’innanzamento della qualità delle categorie che vuole rappresentare
g. promuovere incontri pubblici, di approfondimento e di studio sui temi propri della Consulta

Art.4 (COMPOSIZIONE)
1. Possono chiedere di far parte della Consulta, con domanda specifica indirizzata al Sindaco in sede di prima istituzione, le Associazioni, gruppi, organizzazioni che operano in modo continuativo da almeno due anni sul territorio comunale, con finalità e scopo a favore della valorizzazione, promozione e sostegno delle categorie che la Consulta rappresenta.
2. La domanda per entrare a far parte della Consulta dovrà indicare il nome del rappresentante e di un suo delegato supplente
3. Alla domanda va allegato lo statuto e/o progetti documentati dai quali si evincono finalità e scopo delle attività
4. Partecipano alla consulta
A. il sindaco o un suo delegato
B. l’assessore di riferimento rispetto alle tematiche in discussione
C. il presidente della Commissine Consiliare competente (Famiglia/Infanzia/Adolescenza) o suo delegato
D. un consigliere rappresentantante della minoranza

Art. 5 (FUNZIONAMENTO)
1. La Consulta si riunisce non meno di due volte l’anno e comunque ogni volta che vi sia la necessità, presso i locali opportunamente comunicati nella convocazione. Il Presidente predispone l’ordine del giorno comunicandolo, in forma digitale (e-mail), unitamente alla convocazione con l’indicazione della data, dell’orario e del luogo della riunione, almeno cinque (5) giorni naturali e consecutivi prima dell’incontro a tutti i componenti della Consulta, agli eventuali soggetti esterni invitati a partecipare alla seduta e al Sindaco.
2. In caso di particolari urgenze, la Consulta può essere convocata per via breve dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti, nonché su richiesta del Sindaco o degli Assessori richiedenti i pareri, almeno ventiquattro ore (24 h) prima rendendo contestualmente noto l’ordine del giorno.
3. In qualsiasi momento, per esigenze particolari e contingenti, l’Amministrazione Comunale, attraverso propri uffici, può procedere all’immediata convocazione della Consulta, comunicando l’argomento della discussione.
4. La Consulta può organizzare il proprio lavoro in commissioni qualora lo ritenga opportuno.
5. Spetta al Presidente coordinare le riunioni della Consulta. In caso di assenza del Presidente, la Consulta nomina tra gli intervenuti, a maggioranza semplice dei presenti, di volta in volta, un Vice-Presidente che lo sostituisce per quella sola riunione.
6. Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti.
7. La Consulta adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
8. Le sedute della Consulta non sono pubbliche, ma ad esse possono essere espressamente invitati soggetti esterni in qualità di relatori che, senza diritto di voto, per la particolare competenza professionale o per rappresentatività siano in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo specifico argomento iscritto all’ordine del giorno.
9. Di ogni incontro viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, da far pervenire all’ufficio di protocollo comunale entro e non oltre sette (7) giorni successivi alla seduta. Qualora il Segretario risulti assente, viene nominato dal Presidente un sostituto tra i presenti che ne faccia le veci per quella sola riunione.
10. Nel verbale devono essere indicati: i nominativi dei presenti; l’ordine del giorno; una sintesi degli argomenti trattati; le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni; proposte emerse ed eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione Comunale su specifici argomenti.
11. Nel caso in cui, oltre a semplice confronto su temi particolari, la Consulta intenda avanzare una proposta all’Amministrazione, questa va adottata con il voto della maggioranza semplice dei votanti. In tal caso, oltre al verbale redatto dal Segretario, il Presidente presenta all’Amministrazione Comunale la proposta con il risultato della votazione.

Art. 6 (DIMISSIONI)
Ogni membro della Consulta ha diritto a presentare le proprie dimissioni, motivandole, a mezzo email indirizzata al Presidente e, per conoscenza, al Sindaco.

Art. 7 (DURATA E DECADENZA)
1. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura e, in assenza di espresso pronunciamento da parte del Consiglio Comunale, fino alla nomina dei nuovi Amministratori.
2. I membri della Consulta decadono se per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, non partecipano alla seduta.

Art. 8 (SOSTITUZIONE)
Per tutti i componenti della Consulta che siano dimissionari o decaduti il Consiglio provvede, ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento, alla loro sostituzione mediante nuova elezione procedendo alla reintegrazione dei soli membri mancanti. In questi casi il numero massimo dei candidati sarà pari al numero dei componenti da sostituire.

Art. 9 (MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO)
Il regolamento della Consulta può essere modificato, in tutto o in parte, dal Consiglio comunale con propria deliberazione. Per apportare modifiche al presente regolamento la Consulta può proporre al Consiglio Comunale, tramite i rappresentanti in essa contenuti, la modifica degli articoli o dei commi del Regolamento con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi (2/3) dei suoi componenti.

Art. 10 (FINANZIAMENTI)
L’Amministrazione comunale, con atto motivato, in collaborazione con la Consulta, può supportare anche finanziariamente le iniziative intraprese da questa.

Art. 11 (Disposizioni finali).
Le disposizioni concernenti le elezioni dei membri della consulta non si applicano alle Consulte insediate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

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